Corso insegnanti e istruttori

CORSO insegnanti e ISTRUTTORI

Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante
1. I requisiti per conseguire l’abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale.
1-bis. La revoca della patente, comporta la decadenza dall’abilitazione.

2.Corso di formazione iniziale per insegnante
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato.

 Il corso è articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all’uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l’uso di sistemi multimediali.
3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all’allegato 3, da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame, e trasmette l’elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

Esami di idoneità per l’abilitazione di insegnante
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 dell’accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
2. L’esame per l’abilitazione di insegnante si articola in quattro fasi:
a) il candidato compila due schede d’esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d’esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
3. L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Corsi di formazione periodica per insegnante
1. L’insegnante abilitato ai sensi dell’articolo 3 e l’insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell’abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità.
2. L’insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell’organico di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell’abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull’attestato.

Abilitazioni di istruttore
1. L’istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonchè per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonchè per la loro revisione.

Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore
1. I requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
a) età non inferiore a ventuno anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) patente di guida comprendente:
1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali;
2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie specialii.
3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori.
1-bis. La revoca della patente comporta la decadenza dall’abilitazione.

Corso di formazione iniziale per istruttore
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma. Il corso è articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori 3. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all’allegato 3, da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame, e trasmette l’elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:
a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;
b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.
d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.
e) (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.
Esame di idoneità per l’abilitazione di istruttore
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalità previste al punto 5 dell’accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
2. L’esame per l’abilitazione di istruttore  si articola in tre prove:
a) il candidato compila due schede d’esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell’abilitazione); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Nella commissione d’esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
3. I candidati al conseguimento dell’abilitazione di istruttore, sostengono solo le prove d’esame mancanti.
4. L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Corsi di formazione periodica di istruttore
1. L’istruttore abilitato ai sensi dell’articolo 8 e l’istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui al precedente periodo. Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al precedente periodo: in tal caso la validità dell’abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità
2. L’istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell’organico di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell’abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
3-bis. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull’attestato .
Estensione dell’abilitazione
1. L’insegnante che intende conseguire l’abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale, relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli – Utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.

  1. L’istruttore che intende conseguire l’abilitazione di insegnante, frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori.
  2. L’istruttore abilitato, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo.
  3. L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova l’integrazione della conseguita abilitazione.

Disciplina delle assenze
1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale e di estensione dell’abilitazione non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all’ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.
2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica non sono consentite ore di assenza.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell’attestato di frequenza all’allievo assente.

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